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Licenziamento per giusta causa
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Licenziamento per giusta causa

Che cosa significa giusta causa?

Per poter licenziare un lavoratore dipendente si devono verificare specifiche situazioni che possono riguardare la condotta del lavoratore o la situazione in cui si trova l’azienda (Art. 1 Legge 15 luglio 1966, n. 604 – Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali pubblicata nella G.U. n. 195 del 6 agosto 1966; art. 18 dello Statuto dei lavoratori).
Alla condotta del lavoratore si riconducono le motivazioni per il licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, mentre alla situazione in cui si trova l’azienda si riconduce licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il significato di giusta causa di licenziamento non è determinato esplicitamente dalla normativa vigente, dato che l’art. 2119 del Codice Civile si limita a definire in modo generico come giusta causa per il licenziamento quella che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il giudice può rilevare i motivi di licenziamento per giusta causa di un dipendente se viene accertata in modo concreto la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata sia nel suo contenuto obiettivo.
Il datore di lavoro nel contratto di lavoro a tempo determinato può licenziare un dipendente prima della scadenza del contratto solo per giustificata causa (art. 2119).

Giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento per giusta causa non va confuso con il licenziamento per giustificato motivo.
Il giustificato motivo soggettivo è costituito da “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro“, mentre il giustificato motivo oggettivo è costituito da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art 3 Legge. 604/1996).
La giusta causa invece va identificata in connessione al concetto di giustificato motivo soggettivo ed è data da un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro.

Giusta causa per licenziamento: quando?

Esempi di motivi di licenziamento per giusta causa più frequenti e riconosciuti:

  • Falso infortunio e falsa malattia del dipendente;
  • Violazione del patto di non concorrenza;
  • Scorretto uso dei permessi per ex legge 104/92;
  • Falsa timbratura del cartellino;
  • Perdita dei requisiti CIG (Cassa Integrazione Guadagni);
  • Rifiuto ingiustificato e reiterato del dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa;
  • Abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente, con conseguente messa in mancanza di sicurezza degli impianti e possibile mancanza di incolumità delle persone;
  • Insubordinazione (ad esempio minacce rivolte dal lavoratore ai superiori);
  • Rifiuto del dipendente a riprendere il lavoro dopo che è stata constatata l’insussistenza di una malattia con una visita medica fiscale;
  • Il dipendente lavora per terzi durante il periodo di malattia e questa attività pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al lavoro;
  • Il dipendente, durante l’esercizio delle sue mansioni sottrae beni all’azienda;
  • Il dipendente ha una condotta extralavorativa penalmente rilevante e idonea a far venir meno il vincolo fiduciario.

Casi che non possono considerarsi giusta causa per licenziamento

Ai fini del licenziamento non possono essere considerati motivi di giusta causa i seguenti:

  • La mancanza del dipendente è stata provocata da una mancanza del datore di lavoro;
  • L’imprenditore fallisce;
  • Liquidazione coatta amministrativa dell’imprenditore;
  • Cessione dell’azienda;
  • Imperizia tecnica;
  • Incapacità del lavoratore.

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