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Licenziamento ingiustificato
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Licenziamento ingiustificato

Licenziamento ingiustificato e giustificato: differenze

Il licenziamento indica l’atto unilaterale con il quale il datore di lavoro manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro nei confronti di un dipendente. Tale atto unilaterale non richiede pertanto il concorso della volontà del lavoratore e produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato (art. 1334 C.C. – “Efficacia degli atti unilaterali”).

Dipendente
Con il termine “licenziamento giustificato” si intende il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, mentre quando avviene senza giusta causa si definisce “licenziamento ingiustificato”. Tali definizioni si riferiscono al caso di lavoratori dipendenti subordinati, non al lavoratore dirigente.

Dirigente
Per il dirigente la disciplina del licenziamento è regolata dal codice civile e dalla contrattazione collettiva e si parla di licenziamento ingiustificato quando il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede, ponendo in essere comportamenti pretestuosi, ai limiti della discriminazione. Il licenziamento del dirigente è quindi ingiustificato quando è attuato in violazione delle regole di buona fede e di correttezza o per ragioni discriminatorie.

Conseguenze del licenziamento non giustificato

Il licenziamento ingiustificato del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità contrattuale. Queste conseguenze sono differenti a seconda del numero di dipendenti dell’azienda. Il licenziamento ingiustificato è infatti sanzionato diversamente dall’articolo 18 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e dalla Legge 108/90, a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro.

Campo di applicazione dell’art.18 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)
Aziende con:

  • più di 15 dipendenti nell’unità produttiva (o più di 5 dipendenti in caso di impresa agricola);
  • più di 15 dipendenti nel territorio comunale (o più di 5 dipendenti in caso di impresa agricola), senza considerare il numero di dipendenti delle singole unità di produzione;
  • più di 60 dipendenti in ambito nazionale, indifferentemente dal numero di dipendenti impegnati nelle unità produttive.

Conseguenza
Nei casi elencati sopra, se il Giudice del Lavoro riconosce l’illegittimità del licenziamento, l’imprenditore è obbligato a reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e a risarcirlo pagandogli lo stipendio previsto per tutti i giorni in cui è stato assente a causa del licenziamento illegittimo e a versargli anche tutti i contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre il dipendente ha diritto a chiedere un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale, incluse quindi anche la tredicesima, la quattordicesima e il trattamento i fine rapporto (TFR).

Campo di applicazione della Legge 108/90
Aziende con:

  • numero di dipendenti compreso tra 15 e 60;
  • meno di 16 addetti nelle singole unità produttive (meno di sei addetti nel caso di impresa agricola).

Conseguenza.
In caso di licenziamento ingiustificato, il datore di lavoro ha il diritto di scegliere se riassumere il dipendente o pagargli un risarcimento danni (variabile a seconda dei casi e della dimensione dell’azienda).

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