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Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 14.12.2023, n. 35066
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Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 14.12.2023, n. 35066

Il contesto extralavorativo e il concetto di «molestie sul lavoro»

La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente bancario (team leader) intimato per giusta causa anche a motivo di ripetute molestie poste in essere dal lavoratore nei confronti di due colleghe al di fuori del contesto lavorativo.

La Corte ha qualificato i comportamenti del dipendente come «molestie sul lavoro» ancorché poste in essere in contesto extralavorativo, chiarendo che:

Il fatto extralavorativo può assumere rilievo all’interno del rapporto di lavoro quando ha un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto e compromette le aspettative di un futuro puntuale adempimento della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, il datore di lavoro «ha tratto un particolare e giustificato allarme» dai comportamenti extralavorativi del lavoratore, considerato «lo stampo dei contegni del proprio dipendente, che rendendosi oltremodo petulante e per giunta violento in pregiudizio di altre due dipendenti, aveva mostrato di essere immune da limiti e discipline – una connotazione assai grave per colui che esprimeva il ruolo di team leader – nella gestione dei rapporti extraprofessionali coi colleghi anche nei rapporti di svago».
Dunque anche molestie extralavorative nei confronti di colleghe/i possono legittimare il licenziamento per giusta causa.

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

Tale pronuncia ben sottolinea come certi comportamenti di natura molesta, seppur posti in essere in ambito extralavorativo, siano assolutamente contra legem, soprattutto quando condizionino e compromettano il clima e l’ambiente lavorativo stesso. È importante questa riflessione che puntualizza chiaramente come si debba sempre mantenere un clima di eticità e rispetto tra colleghi anche al di fuori dell’ambiente lavorativo.

Il Punto n° 03 – 2024

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