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Cassazione Penale, Sez. 5, ordinanza n. 21640 del 19/05/2023
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Cassazione Penale, Sez. 5, ordinanza n. 21640 del 19/05/2023

Tale sentenza tratta di ciò che avvenne nella Corte d’Appello di Genova, nei confronti di un imputato, ove le circostanze attenuanti generiche erano uguali rispetto alle aggravanti di cui all’art. 474-ter c.p. La sentenza d’appello sancì ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità amministrativa della società, applicando all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione interdittiva riferendosi agli artt. 5, 25-bis e 9, comma 1, n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art.

Inoltre, l’imputazione non evidenza traccia della commercializzazione da parte della società ovvero una s.r.l. per i prodotti a marchio contraffatto, limitandosi a contestare alla persona fisica ovvero il titolare, la produzione illecita, senza coinvolgere la società (vennero contestate le violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001).

Infatti, il giudice d’appello e la Corte di Cassazione furono tenuti a decidersi sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza per gli interessi civili e non potendo riscontrare conferma della condanna, secondo la giurisprudenza questa Corte regolatrice, integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza aver rilievo nemmeno la configurabilità della contraffazione, considerando l’art. 474 c.p.

Si tratta, di un reato di rischio, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato è impossibile quando la contraffazione e le condizioni di vendita sono tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Impugnando la sentenza che con ragioni evidenti, poiché del tutto plausibili, come il nastro sequestrato all’imputato, riscontrando che era tutto identico al marchio notorio usato e registrato dalla famosa casa di moda, sospendendo così la sentenza.

È rimasta infondata la tesi difensiva, ove denunciava l’affermazione della notorietà e la natura del “marchio di fatto”, ovvero della necessità di registrazione del marchio in analisi che fondasse il diritto di privativa formalmente, per il settore merceologico di interesse.

Come si è già detto, integra il delitto in riferimento all’art. 474 c.p. per la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti che appartengono a un settore diverso.

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

La pronuncia sottolinea l’importanza della tutela IP e la tracciabilità della medesima che si ottiene mediante tutela legale ed investigativa spesso sinergicamente uniti ex ante ed ex post, laddove servano anche evidenze da produrre in casi di richiesta danni, ad esempio.

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