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Corte Giustizia UE, Sez. III, 20.6.2019 n. 404
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Corte Giustizia UE, Sez. III, 20.6.2019 n. 404

Il concetto di «vittimizzazione»

L’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE, rubricato «Vittimizzazione», dispone che: «Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all’interno dell’impresa o ad un’azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento».

Sulla scorta di tale previsione, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che: «L’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in una situazione in cui una persona che si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso ha presentato un reclamo, un lavoratore che l’abbia sostenuta in tale contesto è tutelato contro le misure di ritorsione adottate dal datore di lavoro soltanto se è intervenuto in qualità di testimone nell’ambito dell’istruttoria di tale reclamo e se la sua testimonianza risponde ai requisiti formali previsti da detta normativa».

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

La corte di Giustizia qui sottolinea il ruolo di tutela contro ogni forma di discriminazione o ritorsione a protezione dei lavoratori che segnalino o reclamino il diritto alla parità di trattamento. La vittimizzazione fondata sul genere va tutelata e protetta sempre attraverso normative mirate e procedure chiare e condivise.

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