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Elementi costitutivi dell’illecito dell’ente – Cassazione Penale, Sez. 4., sentenza n. 39615  del 20/10/2022
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Elementi costitutivi dell’illecito dell’ente – Cassazione Penale, Sez. 4., sentenza n. 39615 del 20/10/2022

Elementi costitutivi dell’illecito dell’ente: compresenza della relazione organica e teleologica tra soggetto responsabile e l’ente, colpa di organizzazione, reato presupposto e nesso causale.

La Suprema Corte nel caso in esame ha efficacemente osservato che proprio l’enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l’assimilazione della stessa ala colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7′ del decreto n. 231 del 2001 ed all’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussista la colpa di organizzazione, che va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa. Pertanto gli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica), sono la colpa di organizzazione, appunto, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

Nel caso suddetto la Corte territoriale non ha motivato sulla concreta configurabilità di una colpa di organizzazione dell’ente, non ha approfondito l’aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall’impresa in tema di prevenzione dei reati della specie di quelli del quale qui ci si occupa, né ha stabilito se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto. La impugnata sentenza va pertanto annullata con riferimento alle osservazioni sopra formulate, restando così assorbito l’ultimo motivo di impugnazione. L’ente quindi se riesce a dare piena prova all’assenza di colpa deve essere assolto.

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