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La prima ordinanza cautelare in materia di “Greenwashing: le conseguenze della pubblicità ingannevole
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La prima ordinanza cautelare in materia di “Greenwashing: le conseguenze della pubblicità ingannevole

Tribunale di Gorizia, ordinanza del 26 Novembre 2021

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

La prima ordinanza cautelare in materia di “Greenwashing” è stata emessa dal Tribunale di Gorizia il 26 novembre del 2021.

Nello specifico, in data 25 novembre 2021 il Tribunale di Gorizia ha accolto il ricorso presentato da un’azienda nei confronti del competitor.

La parte attrice ha infatti domandato al giudice di “disporre a carico del competitor l’inibitoria con effetto immediato dalla diffusione in via diretta o indiretta dei messaggi pubblicitari ingannevoli e veicolati su ogni canale di comunicazione, online e offline, in quanto integranti ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.”.

I messaggi ingannevoli a cui fa riferimento la ricorrente sono quelle affermazioni commerciali a carattere “green” che vengono attribuite ai prodotti e riguardanti: la composizione del tessuto, l’uso di coloranti naturali, riciclabilità, riduzione di energia e delle emissioni di CO2. Tale condotta rientra quindi nella pratica commerciale scorretta e di concorrenza sleale.

Sulla base di questi fatti, il giudice, con ordinanza, “inibisce, con effetto immediato, in via diretta e indiretta, la diffusione dei messaggi pubblicitari ingannevoli” e “ogni informazione non verificabile sul contenuto di materiale riciclato nel prodotto di interesse, sia nella versione in italiano che in inglese, in qualsiasi forma ed in qualsiasi contesto e sito, a mezzo internet su qualunque sito e social media, reti televisive, quotidiani e stampa, riviste, messaggi promozionali televisivi, volantini e in ogni caso veicolati con qualsiasi canale di comunicazione, online e offline, ordinandosi l’immediata rimozione da ogni possibile contesto dei predetti messaggi pubblicitari”.

Oltre a questo, il giudice ha completato il quadro con una pena accessoria di non poca rilevanza, e cioè la pubblicazione dell’ordinanza sulla home page del sito della convenuta.

Il Punto n° 01 – 2024

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