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Whistleblowing: la tutela del segnalante in linea con la ratio della normativa
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Whistleblowing: la tutela del segnalante in linea con la ratio della normativa

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T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, Sent., 28/12/2023, n. 19813

La vicenda in esame trae origine dalla segnalazione trasmessa tramite l’apposita piattaforma sulla tutela Whistleblowing.

La ricorrente comunicava di aver subito misure ritorsive e discriminatorie a seguito di due segnalazioni, presentate ai vertici dell’Azienda, e relative a condotte irregolari riguardanti l’inquadramento di un soggetto assegnato alla medesima struttura da circa un anno; stando alle segnalazioni, il soggetto in questione non aveva maturato nessun tipo di competenza clinica in ambito pediatrico, di conseguenza non poteva essere partecipe alle attività del reparto di Pediatria affidato alla ricorrente stessa.

Nonostante ciò, ANAC nel suo provvedimento ha ritenuto che ” i fatti ritenuti dalla segnalante ritorsivi ed erano estranei alla segnalazione” e ha deliberato “di archiviare il procedimento sanzionatorio” ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6 del D. Lgs. N. 165 del 2001 .

Per cui, qualora il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite (Whistleblower) venga sanzionato per ragioni diverse rispetto alla segnalazione, i presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui al ripetuto art. 54-bis non vengono ad esistenza. Dal punto di vista procedimentale, poi, si aggiunga che in materia di whistleblowing l’onere della prova circa la natura discriminatoria o non dei provvedimenti adottati è invertito, in quanto è posto a carico dell’Amministrazione e non del segnalante.

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COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione

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Il Punto n° 01 – 2024

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